Intelligenza artificiale e soggettività giuridica – il Giudice robot!

Va bene ipotizzare un’automobile o un aereo che si guidi da solo, un dispositivo che esegue ordini vocali e suggerisce anche quanto non ordinato ma l’idea di un Giudice robot può essere degna di apprezzamento?
Algoritmi, sistemi quantistici e potenza di calcolo cosa possono avere in comune con l’applicazione della legge ed il relativo margine di discrezionalità legato alla sua interpretazione?

Il primo inevitabile contatto tra intelligenza artificiale e legge attiene certamente alle questioni relative alla responsabilità del produttore, dell’utilizzatore, del programmatore, al nesso di causalità ed eventuali responsabilità concorrenti ma il robot può essere agnostico? Il Giudice può astenersi da un giudizio?
Calcolare non equivale certo a giudicare ma la quantificazione di una pena o un risarcimento può ridursi ad un calcolo!

Vero è che la matematica non è un’opinione, il robot appunto può dirsi non ha opinioni, calcola e da un risultato senza alcuna influenza emotiva, non da pareri, semplicemente riproduce un dato dopo averne “elaborati” o meglio “confrontati” altri.

L’acquisizione dei dati, dei criteri, dei parametri può essere automatizzata ma la raccolta, la produzione, la gestione, lo scambio può prescindere da una valutazione discrezionale?

Due calcolatrici devono per forza dare il medesimo risultato se fanno lo stesso calcolo, due giudici possono arrivare a conclusioni diverse, tanto che esistono più gradi di giudizio e soprattutto delle preclusioni circa le diverse produzioni ammesse in istruttoria.

In conclusione, almeno ad oggi, è ammissibile che un Giudice si avvalga di strumenti di intelligenza artificiale ma a chi deve spettare la cosiddetta ultima parola?

Le principali questioni giuridiche in tema di utilizzo e sviluppo di forme di intelligenza artificiale attengono alla responsabilità civile e penale e alla proprietà intellettuale, alla personalità giuridica, al censimento e alla regolamentazione, nonché addirittura all’utilizzo di intelligenza artificiale anche nei processi, nelle scuole, negli ospedali, in ogni caso rilevano comunque i rischi in ambito di tutela dei dati personali, in ragione del fatto che alla base del funzionamento di ogni sistema di intelligenza artificiale vi sia il trattamento e l’elaborazione di grandi quantitativi di dati e informazioni. 

Ogni intervento normativo deve ormai cimentarsi con un’ampia nozione e varietà di intelligenza artificiale, sia di natura tecnologica che etica e filosofica per arrivare ad inquadrare una nozione esclusivamente giuridica.
Semplificando, si parte dal considerare intelligenza artificiale un sistema in grado di imparare autonomamente dall’ambiente circostante e dall’esperienza acquisita… Macchine in grado di interagire con una sorta di coscienza autonoma e discrezionale. 

Evidentemente, ci troviamo nel bel mezzo di una vera e propria ennesima rivoluzione industriale, invero, dagli algoritmi di supporto e assistenza, predittivi dei comportamenti economici dei consumatori, alla smart home, alle smart car, fino ai sistemi di videosorveglianza, riconoscimento facciale, il passo decisivo verso una nuova fattispecie giuridica è ormai stato compiuto. 

Nuove situazioni giuridiche incombono, sia alla luce del regolamento dell’Unione Europea GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) in materia del trattamento dei dati personali e privacy, che in considerazione delle implicazioni civili e penali in relazione al comportamento di una macchina dotata di inteligenza artificiale, alle modialità di impiego, di controllo e della misura, possibilità o meno, di inibizione.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia è oggetto di una recente carta etica europea che ha delineato 5 principi generali: Rispetto dei Diritti Fondamentali, Non Discriminazione, Qualità e Sicurezza, Trasparenza, Imparzialità ed Equità, Controllo delle scelte operate.

La complessità delle tematiche non consente una sintesi di facile comprensione, tuttavia, le implicazioni e i rischi sono di facile intuizione, soprattutto se si considera come esempio la liceità o meno di self driving cars oppure di robot che effettuano interventi chirurgici, case che decidono chi far entrare e uscire, sistemi di videosorveglianza sparsi ovunque che scansionano ed elaborano dati sulle identità, le frequentazioni, i comportamenti ecc.!

Il robot, ad esempio, è un bene commerciale, può essere prodotto, venduto e comprato, affittato, rubato, nel contempo pùò anche interagire, difendersi, opporsi, ecc.! Anche il solo censimento e una mappatura di tutte le forme di intelligenza artificiale comporta una rivoluzione giuridica non essendo affatto sufficiente ricorrere analogicamente alla disciplina normativa degli animali domestici e non.

Riconoscere uno status giuridico ai robot può diventare un discorso ideologico sull’identità soggettiva o meno degli stessi. Sono strumenti o nuove individualità? Hanno responsabilità, possono essere titolari di diritti e doveri indipendentemente dalla posizione giuridica di chi li produce, di chi li usa, di chi ne subisce gli effetti?

La varietà delle situazioni giuridiche da considerare sembra infinita, dalla automobile, al missile, alla protesi ortopedica, al giocattolo di compagnia…

Autore

Avvocato ~ info@avvocatocruciani.com ~ Sitoweb ~  Articoli

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