Assegno divorzile e di separazione

Il tenore di vita, il mantenimento, la funzione assistenziale e la funzione compensativoperequativa

Mentre l’assegno disposto nel giudizio di separazione dei coniugi tiene conto al tenore di vita in costanza di matrimonio, diversamente, per quanto riguarda l’assegno divorzile non è sufficiente la sola differenza reddituale tra i coniugi bensì occorre la prova che le condizioni economiche del coniuge siano state determinate dal matrimonio e dalla sua fine.

In particolare, l’assegno divorzile non spetta automaticamente al coniuge che guadagna meno.

I presupposti per l’asssegno divorzile sottoposti al vaglio della giurisprudenza non sono più destinati a garantire lo stesso tenore di vita del matrimonio anche dopo la sua cessazione, occorre la prova che la condizione economica più debole sia stata causata dalle scelte dei coniugi per il matrimonio.

Secondo l’orientamento più recente comunque ormai consolidato, l’assegno divorzile può avere una funzione assistenziale oppure una funzione compensativo‑perequativa.

Oggetto della valutazione giudiziale sono le condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi e le relative cause, la durata del matrimonio, l’età delle parti ed il contributo dato da ciascuna alla famiglia in termini di assistenza morale e materiale, tenendo altresì conto della residua capacità di procurarsi un reddito, la presenza o meno di una grave malattia o invalidità che impedisce di lavorare ecc.

La funzione assistenziale si fonda sul principio di solidarietà tra i coniugi che vale anche dopo il divorzio e riguarda il coniuge che, per ragioni oggettive, non è in grado di lavorare e avere adeguati mezzi economici per vivere dignitosamente, ad esempio per ragioni di età, salute.

La funzione compensativoperequativa si fonda invece sulle ragioni dello squilibrio economico tra gli ex coniugi quando questo è causato dal matrimonio, per avere uno dei coniugi, in favore dell’altro, rinunciato a opportunità lavorative, carriera ecc.; l’assegno in questi casi ha lo scopo di compensare le divergenze economiche.

In ogni caso, l’assegno dipende dalla situazione concreta da valutare caso per caso; quando i coniugi sono economicamente autosufficienti e non hanno subito conseguenze economiche negative a causa del matrimonio, non vi sono i presupposti per l’assegno, anche se dopo il divorzio, uno dei due guadagna meno dell’altro. Per l’assegno divorzile occorre uno   stato di bisogno oppure la prova di un sacrificio economico legato al matrimonio.

Inoltre, l’assegno non è definitivo, può essere ridotto o revocato, continua a esistere finché esistono le condizioni che lo hanno giustificato, cessa o cambia nel momento in cui cambiano in modo significativo le condizioni economiche o personali degli ex coniugi, ad esempio, se la situazione economica di chi paga l’assegno peggiora in modo rilevante oppure il coniuge che lo riceve raggiunge una reale autonomia economica nel caso dell’assegno assistenziale, mentre se l’assegno è stato riconosciuto per compensare i sacrifici fatti durante il matrimonio, ciò non esclude che si possa rivalutarlo nel tempo, alla luce dell’evoluzione concreta della situazione delle parti.

L’assegno assistenziale può essere revocato se il coniuge che lo riceve raggiunge una reale autonomia economica. Anche in caso di nuovo matrimonio del coniuge a favore del quale è previsto l’assegno, cessa il diritto in quanto il nuovo matrimonio crea nuovi vincoli di assistenza morale e materiale, facendo venire meno la solidarietà dovuta dall’ex coniuge; una nuova stabile convivenza può invece incidere sul diritto.

In presenza di nuove condizioni può sempre chiedersi una revisione dell’assegno divorzile.

Infine occorre rilevare la possibilità che l’assegno divorzile sia liquidato anziché mensilmente con un pagamento in unica soluzione, oppure revocato o revisionato per accordo tra gli ex coniugi.

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