Dal Giudice robot all’Avvocato Alexa! Intelligenza artificiale o mistificazione?

Premesso che l’analisi dei dati in modo massivo è ormai una realtà anche in ambito legale e soprattutto nella Pubblica Amministrazione per le relazioni con i cittadini, non soltanto in termini di scambio e gestione di informazioni e dati per la fornitura di servizi ma anche in funzione di ispezione, controllo e prevenzione degli illeciti; premesso altresì che è ammissibile che l’Intelligenza artificiale possa rendere più sicuro ed efficace anche il lavoro di un’Autorità giudiziaria, tanto da ipotizzare un Giudice robot per il calcolo di una pena, una sanzione o un risarcimento; orbene tanto premesso, Alexa, Siri, Bixby e simili possono veramente diventare (escluso che possano sostituirli) anche Avvocati?

Magari cercare e trovare norme e sentenze può riuscirgli in minor tempo ma dare un parere e fornire consulenza è certamente cosa ben diversa. Un robot e un software, sono beni commerciali, possono essere prodotti, venduti e comprati, affittati, rubati, soprattutto programmati…

La Magistratura costituisce un Ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La dovuta imparzialità quale «mancanza di condizionamenti e di pregiudizi» può indurre a ritenere che un robot sia più al di sopra delle parti che deve giudicare? Lo stesso non può dirsi per l’Avvocatura! Invero, nell’attività forense la priorità è il rapporto diretto e personale con la parte assistita nel cui esclusivo interesse l’Avvocato esercita la sua funzione (non un servizio!). Una macchina può essere altrettanto “di parte”?

L’Avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge attività professionale di consulenza legale e di assistenza giudiziale, peraltro anche se stragiudiziale, di sua esclusiva competenza, ove connessa all’attività giurisdizionale e svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato  (l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali sono attività esclusive dell’Avvocato). L’Avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia, tutelando in ogni sede il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio; vigilando sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita. Il tutto nel rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro, diligenza, fedeltà e indipendenza, discrezione, segretezza e riservatezza ed in relazione ai limiti e alla natura dell’obbligazione professionale.

Come può un dispositivo tutelare la privacy e rispettare il segreto professionale?

L’Avvocato, come il Magistrato, svolge una funzione cosa diversa dal prestare un servizio. I diritti si possono trasmettere, spiegare, comparare ma la loro tutela necessita di intelligenza non artificiale, tanto che un dispositivo, seppur può dare risposte ed informazioni legali, è difficile credere che possa generare soluzioni, dare consigli e addirittura giudicare e tantomeno fare consulenza! Basti pensare agli articoli informativi disponibili in rete che rinviano comunque ad un contatto con “Intelligenza Umana” perché nel caso concreto al servizio di informazione occorre che una segua prestazione professionale.

Un’Intelligenza Artificiale può informare, potrà indicare soluzioni, individuandole e riconoscendole tra tante già esistenti ma saprà crearne di nuove e migliori e comunque ad hoc?

Autore

Avvocato ~ info@avvocatocruciani.com ~ Sitoweb ~  Articoli

Consulenza ed assistenza legale - rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale, negoziazione, mediazione e contrattualistica

Condividi l'articolo