Custodia e responsabilità sui minori di 14 anni

Spesso ci si chiede quale sia l’età giusta per lasciare uscire da solo il proprio figlio minorenne, anche solamente per recarsi a scuola oppure andare al centro estivo.
Non vi è un’età specifica in cui gli adolescenti possono uscire da soli o rimanere soli in casa, ma al riguardo la legge Italiana prevede che fino ai 14 anni non si possono lasciare i minori da soli senza un adulto, infatti l’art. 591 c.p. recita “ Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Dunque, oltre i 14 anni non vi può essere l’abbandono come configurato dal codice penale, anche se i genitori restano comunque responsabili del comportamento dei figli, mentre al di sotto di questa fascia di età è necessario valutare caso per caso e capire se c’è effettivamente una situazione di abbandono oppure no.
Di fatto, accade spesso che gli adolescenti siano autonomi e indipendenti già prima dei 14 anni, tanto da muoversi in tutta sicurezza, andare a scuola, al centro estivo o semplicemente agli allenamenti sportivi, senza essere accompagnati da un adulto; il tutto però può essere fatto previa autorizzazione rilasciata dai genitori stessi all’istituto scolastico oppure ai responsabili del centro estivo ecc.. al fine di esonerarli dalla responsabilità data dall’obbligo di vigilanza, sorveglianza e custodia.
A prevedere tale eccezione è la Legge n. 172 del 4/12/2017 secondo cui“I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla Loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita Autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.
In conclusione, spetta unicamente ai genitori capire se il proprio figlio – anche se minore degli anni 14 – è in grado di compiere da solo un determinato tragitto (casa-scuola), di prevedere i pericoli che vi possono insorgere e capire se ha una autoresponsabilità tale per cui è in grado di muoversi da solo anche in considerazione delle caratteristiche del percorso, del contesto territoriale e quindi della maturità acquisita.

Autore

Avvocato ~  Articoli
Condividi l'articolo