Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha subito evoluzioni significative, stabilendo criteri più chiari sulla prova del dolore e sulle modalità di calcolo del risarcimento.
Prima di esaminare l’evoluzione che vi è stata, è importante specificare che per danno parentale (o danno da perdita del rapporto parentale) si intende il diritto al risarcimento che spetta ai familiari stretti di una persona deceduta a causa di un atto illecito altrui, come in caso di un incidente stradale o di malasanità. È una forma di danno non patrimoniale che comprende sia la sofferenza interiore (danno morale) sia gli sconvolgimenti nella vita quotidiana e affettiva (danno dinamico-relazionale).
Si tratta di un diritto iure proprio, che in via prioritaria spetta al coniuge, figli e genitori nonché fratelli, conviventi e nonni, purché questi ultimi dimostrino un legame affettivo solido e significativo con il defunto.
In passato, sui parenti della vittima gravava un forte onere probatorio per ottenere il risarcimento, in quanto, nel corso di in giudizio dovevano dimostrare il forte legame affettivo e l’effettiva sofferenza subita a seguito del decesso, sia attraverso testimoni, sia con corrispondenza intercorsa tra le parti, oppure con altri mezzi probatori. Non era sufficiente dimostrare la semplice parentela con la vittima, i richiedenti dovevano fornire prove concrete del legame e dell’impatto che la perdita subita aveva avuto sulla loro vita quotidiana.
Oggi, con le pronunce degli ultimi anni, la Corte ha cambiato orientamento, riconoscendo che il dolore per la morte di un congiunto stretto è talmente naturale da essere presunto “in re ipsa”, cioè evidente di per sé, salvo prova contraria. In tal modo si rafforza la tutela dei parenti delle vittime ad ottenere il risarcimento senza gravarli di un forte onere probatorio.
Di recente, con l’ordinanza n. 6500/25 la Cassazione ha ribadito il legame affettivo tra fratelli è una presunzione semplice, ossia un fatto che si presume vero fino a prova contraria, dunque, in caso di morte di un fratello, l’altro fratello non deve dimostrare la sussistenza del vincolo affettivo, presumendosi presente fino a prova contraria, spettando, pertanto, all’assicurazione che nega il risarcimento dimostrare il contrario.
Importante sottolineare che la Corte riduce il suindicato onere probatorio a carico dei famigliari delle vittime, specificamente per l’aspetto interiore del danno risarcibile, costituito dalla sofferenza morale derivante dalla perdita del rapporto parentale, non estendendosi tale presunzione, invece, all’aspetto esteriore del danno, costituito dal danno dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva. Inoltre, la corte specifica che la mera mancanza di convivenza o la distanza geografica tra i fratelli e la vittima non escludono la presunzione di sofferenza morale, ma possono rilevare unicamente ai fini della quantificazione del danno complessivo risarcibile.
