Legge penale e intelligenza artificiale
La Legge 23 settembre 2025, n° 132, recante <<Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale>>, in vigore dal 10.10.2025 (c.d. Legge sull’intelligenza artificiale), ha introdotto nel nostro ordinamento alcune norme penali al fine di adeguarlo al quadro definito dal Regolamento Generale sull’Intelligenza Artificiale dell’Unione Europea n° 1689 del 2024 (c.d. AI Act).
La Legge n° 132 del 2025 è fortemente connessa al predetto Regolamento Europeo e ne mutua i principi fondamentali con l’obiettivo di contemperare gli indiscutibili benefici che l’intelligenza artificiale può apportare con gli altrettanto indiscutibili rischi connessi al suo utilizzo: ad esempio, dal punto di vista penalistico, la tutela di determinati beni giuridici, quale il diritto di ciascun soggetto a conservare una veritiera immagine di sé, potrebbe essere gravemente compromesso dalla diffusione non autorizzata di un deep fake e cioè <<un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona>> (così all’articolo 3 del Regolamento Europeo).
Tra le nuove fattispecie di reato introdotte dalla Legge n° 132 del 2025 v’è quella di cui all’articolo 612 quater del codice penale rubricato <<Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente>> che punisce con la reclusione da uno a cinque anni <<chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità>>. Il reato è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si procede d’ufficio oppure sia <<commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate>>.
Si tratta di un reato di evento in quanto si richiede tassativamente la sussistenza di un <<danno ingiusto>>, da intendersi quale espressione sia di un pregiudizio di natura patrimoniale sia di un pregiudizio di natura non patrimoniale. Rappresentando l’evento consumativo del reato il <<danno ingiusto>> dovrà, ai fini della tutela penale, ricadere anche nell’oggetto del dolo del soggetto attivo.
Ma il vero elemento di novità della nuova fattispecie incriminatrice è dato dalla tipizzazione del mezzo attraverso il quale si realizza l’offesa al bene giuridico tutelato e cioè un <<sistema di intelligenza artificiale>>, la cui definizione è data dall’articolo 3, punto 1, dell’AI Act: <<un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali>>.
Affinché la fattispecie sia integrata occorre che il <<danno ingiusto>> sia causato da una delle tre condotte alternative tipiche: la cessione, la pubblicazione o la diffusione. Si tratta di condotte che compaiono già in altre disposizioni del codice penale e rispetto alle quali non è necessario alcun particolare approfondimento esegetico. Ciò che invece rappresenta ulteriore elemento di novità è la nozione di falsificazione o alterazione: entrambe evocative di una modificazione di un contenuto genuino, nel caso di specie attraverso l’utilizzo di un <<sistema di intelligenza artificiale>>.
Basti pensare al possibile deep fake in danno di un personaggio politico realizzato al fine di attribuirgli false dichiarazioni pubbliche, anche per fini di grande impatto sociale, come ad esempio accadrebbe se tale operazione illecita venisse realizzata nel corso di una competizione elettorale.
Ultimo elemento di tipicità è quello per cui i contenuti generati (alterati o falsificati) siano idonei ad indurre in inganno sulla loro genuinità potendosi assumere come parametro di valutazione la capacità di discernimento dell’uomo medio o comunque dei destinatari dei contenuti stessi.
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Patrocinio e consulenza nella materia penale - Avvocato penalista presso Moretti & Fulco - Avvocati penalisti associati
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