I diritti di autore

Non a caso si parla di diritti di autore al plurale, invero all’autore è riconosciuto il diritto di poter disporre in modo esclusivo dell’opera creata, di rivendicarne la paternità, decidere se e quando pubblicarla, con facoltà di opporsi ad ogni modificazione e utilizzazione. Inoltre, spetta all’autore il diritto di ricevere compensi patrimoniali per l’uso dell’opera da parte di terzi.La legge (22 aprile 1941, n. 633) è appunto titolata “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”!  

Sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che riguardano letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia. Altresì protette, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

È riconosciuto autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o diffusione dell’opera stessa.

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell’autore, finché questi non sia rivelato. L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore. Peraltro, è considerata come prima pubblicazione proprio la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Soltanto l’autore, in genere, ha il diritto esclusivo di pubblicare, riprodurre, distribuire ed eseguire l’opera; nonché il diritto di utilizzare economicamente l’opera in ogni sua forma e modo, originale o derivato. Se poi l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il relativo diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Occorre comunque distinguere il diritto morale che attiene alla facoltà dell’autore di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, nonché ad ogni atto a danno dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l’opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera può essere autorizzata dall’autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.I diritti esclusivi previsti dalla legge sono fra loro indipendenti, l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Lo sfruttamento economico dell’opera può essere separato dal diritto morale di paternità e non necessariamente essere riconosciuto esclusivamente all’autore. I cosiddetti diritti di utilizzazione economica durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte e nelle opere collettive la durata si determina sulla vita di ciascun coautore. Nelle opere anonime o pseudonime, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settanta anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.Generalmente, all’autore, cioè a colui che crea l’opera sono attribuiti i diritti patrimoniali, qualificati come il diritto esclusivo di pubblicare l’opera, oltre che di utilizzarla economicamente in ogni forma o modo. 

Questi diritti patrimoniali sono tuttavia trasmissibili e cedibili, validi per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte. Diversamente, i diritti morali, la paternità, ad esempio, o il diritto all’integrità dell’opera, non sono trasmissibili e non hanno scadenza.

La normativa vigente non prevede obblighi di registrazione delle opere, Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, ciò non crea problemi di legittimità, purché sia sempre possibile risalire al vero autore. Normalmente, si provvede a depositare l’opera (presso un Organismo tipo la SIAE, un notaio oppure un’associazione che certifica e pone data certa alla registrazione) al fine di garantirsi una prova della paternità del proprio lavoro intellettuale. Chi registra per primo può in sostanza avvalersi della presunzione, fino a prova contraria che egli sia l’autore e quindi disponga di tutti i relativi diritti.

Duplicazione, riproduzione e trasmissione abusiva di opera altrui a scopo di lucro costituisce reato, così come la pirateria; la fattispecie prevista dalla legge di tutela del diritto d’autore è comunque penalmente rilevante solo se finalizzata allo sfruttamento economico.

Autore

Avvocato ~ info@avvocatocruciani.com ~ Sitoweb ~  Articoli

Consulenza ed assistenza legale - rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale, negoziazione, mediazione e contrattualistica

Condividi l'articolo