La responsabilità penale degli amministratori di società

Sono noti i principi di diritto che regolano la responsabilità degli amministratori nelle società di capitali: principi tali da estromettere dall’area del penalmente rilevante tutte le ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva o “da posizione”.
Il punto da cui partire è quello funzionale a distinguere i casi in cui gli amministratori operino con o senza deleghe. 
Se gli amministratori operano attraverso una ripartizione di competenze a mezzo del sistema delle deleghe ciascun amministratore è esclusivamente responsabile per gli illeciti attinenti le specifiche competenze oggetto di attribuzione. L’articolo 2392 del Codice Civile disciplina la materia proprio in questi termini prescrivendo (in generale) la responsabilità solidale degli amministratori ad eccezione dell’ipotesi in cui si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. Di talché, ad esempio, quando si ha a che fare con reati di natura tributaria la responsabilità è (solo) dell’amministratore al quale siano attribuite specifiche deleghe in materia di adempimenti fiscali e tributari. La riforma del diritto societario del 2003 ha rigardato, infatti, anche l’articolo 2392 c.c., allegerendo gli oneri e le responsabilità degli amministratori operativi che oggi, invero, rispondono (solo)in ragione della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (ai sensi del comma 1).
Se invece gli amministratori non operano attraverso una ripartizione di competenze a mezzo del sistema delle deleghe e, in ogni caso, nelle ipotesi in cui vi siamo amministratori operativi e altri non operativi, la disciplina applicabile non è più – dopo l’enunciata riforma del diritto societario – quella del generale obbligo di vigilanza bensì quella della responsabilità da posizione di garanzia (ai sensi del comma 3 del novellato articolo 2392 c.c.) ma solo quando sia dimostrata, in capo all’amministratore privo di delega, la “conoscibilità” delle determinazioni pregiudizievoli assunte dal titolare o dai titolari della delega. Requisito, quello della “conoscibilità”, che, nella materia penale, incontra l’ulteriore limite di cui all’articolo 40, comma 2, c.p.: dunque non già (e solo) “conoscibilità” bensì consapevolezza dolosa e conseguente volontaria omissione (in questi termini, per tutte, si esprime Cassazione Penale, Sezione Prima, n° 17441 del 31.08.2016). Emblematica sul punto la Relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo n° 6 del 2003: <<La eliminazione dal precedente secondo comma dell’art. 2392 dell’obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione tende, pur conservando la responsabilità solidale, ad evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell’esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall’accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili>>.
Dunque, la responsabilità penale degli amministratori nelle società di capitali va accertata caso per caso senza ricorrere all’escamotage della responsabilità oggettiva o “da posizione” che, come noto, non gode del “diritto di cittadinanza” all’interno del nostro sistema processuale penalistico.

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Avvocato penalista ~ vettori@morettifulcopenalisti.it ~ Sitoweb ~  Articoli

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