La Società Europea (SE)

La Società Europea (SE) – dal latino Societas Europea – è una società per azioni (S.p.a.) di livello comunitario. Il processo che ha portato alla sua istituzione e successiva regolamentazione non è stato privo di ostacoli. Infatti sin dal 1949 si è iniziato a parlare di questo tipo societario che avrebbe preso piede all’interno dello spazio comunitario, definito addirittura quale strumento giuridico necessario al completamento del mercato interno. Invero solo nel 2001 è stato emanato il regolamento 2157 CE del Consiglio.

Nel 1958 venne lanciata, per la prima volta, la definitiva idea di costituzione della società da parte di alcuni giuristi francesi. Nel 1967 la Commissione CE riprende l’idea ed istituisce un gruppo di esperti per studiare la questione e per tracciare a grandi linee l’eventuale proposta  della Commissione per coprire gli aspetti classici del diritto societario. Il 1970 è l’anno della prima proposta di regolamento relativo ad uno statuto di SE presentata da parte della Commissione ed elaborata poi dal Consiglio Cee; proposta che riproduce in larga misura sia nella forma che nella sostanza il progetto di base del 1967. L’obiettivo di questo primo progetto è quello di dettare lo Statuto di una società, regolato da un’unica normativa, valida in tutti i paesi della Comunità europea e ad essi direttamente applicabile.

Nel 1975 la Commissione Cee rivisita il testo della prima proposta di regolamento, presentando al Consiglio, dopo ampie consultazioni con il Parlamento Europeo, una proposta modificata. Tale proposta resterà tuttavia congelata per molto tempo a causa dello spinoso problema della partecipazione dei lavoratori alle decisioni dell’impresa.

Durante il Consiglio Europeo di Bruxelles del 1987, tutte le istituzioni comunitarie vengono sollecitate ad adottare  le misure necessarie ad uniformare il diritto delle società a livello europeo. Il proposito della Commissione si concretizza nell’agosto del 19880 con la presentazione al Consiglio Cee di una proposta di regolamento sullo Statuto della SE e di una proposta di direttiva concernente la partecipazione dei lavoratori alle procedure di decisione delle imprese. In seno al Consiglio Europeo di Nizza del 2000, dopo 30 anni di esitazioni, i capi di Stato e di Governo dell’UE giungono finalmente ad un compromesso sull’assetto sociale della SE, con ciò dando un nuovo impulso decisivo alla materia, approvando lo spirito d’insieme dello statuto della SE; l’8 ottobre del 2001 vengono definitivamente adottati dal Consiglio il regolamento n. 2157/2001/CE relativo allo Statuto della Società europea (SE) e la direttiva n.2001/86/CE che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

Articolo 1 : nel territorio della comunità possono essere costituite in forma di società per azioni europea, nell’osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.

Il regolamento si apre con una norma di carattere definitorio: la Società europea è una società per azioni. Sin da quando è nata l’idea di creare un organismo che consentisse la ristrutturazione dei fattori produttivi in dimensioni adeguate a quella della Comunità Europea, la scelta del tipo di struttura da adottare è, senza discussione, caduta sul tipo “società per azioni”. Si è confermato così che la spa costituisce universalmente il veicolo per eccellenza dell’organizzazione del finanziamento e gestione dell’attività delle imprese.  Pur se si è lontani dall’uniformità per l’insopprimibile peso che i diversi fattori politici e sociali e anche le diverse tradizioni giuridiche esercitano sulle normative dei diversi paesi, la spa continua a presentare dovunque le stesse fondamentali caratteristiche:

  1. La società è dotata di personalità giuridica;
  2. La responsabilità dei soci è limitata ai conferimenti;
  3. La posizione dei soci è subordinata a quella degli altri soggetti che entrano in rapporto con la società, ma essi hanno il potere di indirizzare e controllare la gestione;
  4. La partecipazione sociale è incorporata nella azioni liberamente trasferibili;
  5. Il processo decisionale e la gestione della società sono affidate ad appositi organi.

Lo statuto resta neutro rispetto alla scelta del modello di società per azioni. L’atteggiamento di neutralità del regolamento risulta evidente non solo con riferimento alle regole di governance, che lasciano l’opzione tra il sistema dualistico e quello monistico, ma ancor più chiaramente ella scelta di lasciare fuori dallo statuto la problematica della cogestione che viene espressamente rinviata alla direttiva 2001/86/CE.

Gli artt. 2 e 3 dettano alcune disposizioni generali in materia di costituzione della SE, a cui si affiancano regole specifiche per le singole modalità previste. Ai sensi dell’art.2, 1 comma, del regolamento, sono soggetti legittimati alla costituzione di una SE  le società per azioni , le società a responsabilità limitata , le altre società ed enti ad esse assimilabili, vale a dire le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. La SE, pertanto, può essere considerata una società di secondo grado, nel senso che può essere costituita solo da società preesistenti o da altri enti giuridici equiparabili, e non direttamente da persone fisiche. Il medesimo articolo stabilisce, poi, tassativamente quattro modalità di costituzione di una SE:

  1. Mediante fusione tra due o più società;
  2. Mediante creazione di una SE holding;
  3. Mediante istituzione di una SE affiliata comune;
  4. Mediante trasformazione in SE di una società preesistente.

Va rilevato, tuttavia, che l’art 3, comma 2, del regolamento disegna anche una quinta modalità di costituzione: si tratta di un caso peculiare che si realizza quando una SE, già esistente ed operante, provvede essa stessa direttamente alla formazione di una SE affiliata. Più specificatamente, si stabilisce che una SE può essa stessa costituire una o più affiliate nella forma di SE e ,in tal caso, alla SE affiliata non si applicano le disposizioni dello Stato membro in cui quest’ultima ha la sede sociale, che esigono che una società per azioni abbia più di un azionista.  

Non è ammessa, invece, la costituzione di una SE attraverso la sottoscrizione diretta del capitale da parte degli azionisti; si richiede, pertanto, la preesistenza di realtà societarie. Non è neanche prevista, tra le modalità di costituzione, l’ipotesi di scissione proprio perché, stante la natura unilaterale della scissione verrebbe meno l’elemento della internazionalità.

L’art. 2 del regolamento richiede la sussistenza di due presupposti generali:

  • L’operazione deve presentare un carattere di transnazionalità o internazionalità tale da giustificare l’esercizio della competenza comunitaria;
  • L’operazione deve avere un forte collegamento con il territorio comunitario.

Le disposizioni generali dettate dal regolamento per la costituzione della SE sono scarne e lasciano ampi spazi di intervento alla legge nazionale. L’atto costitutivo della SE deve essere redatto per atto pubblico. E’ opportuno rilevare che, fatte salve le disposizioni del regolamento 2157/2001, il momento genetico di una SE è disciplinato dalla legislazione applicabile alle società per azioni dello Stato membro in cui la stessa stabilisce la propria sede sociale, fatte salve le disposizioni regolamentari e per quanto da esse non disposto.

Il procedimento costitutivo si conclude con l’iscrizione della società in un apposito registro. A decorrere dalla data della sua iscrizione nell’apposito registro la Se acquista personalità giuridica. L’iscrizione della SE, inoltre è subordinata all’adozione di un modello di coinvolgimento dei lavoratori ai sensi della direttiva 2001/86/CE.

Nonostante il regolamento prescriva una forma di pubblicità, non è possibile stabilire con precisione il numero di SE che finora sono state costituite. Ciò è dovuto principalmente a due fattori: a) la difficoltà di accesso ai registri nazionali e all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea e b) l’inaccessibilità dei registri nazionali.

Il numero di SE è cresciuto in maniera esponenziale dal 2004 al 2008. Nel 2009, il numero di nuove SE è diminuito rispetto al 2008, ma nel 2010 il trend ha visto un nuovo aumento. Sono state registrate SE in 21 dei 30 Stati membri UE, soprattutto nella Repubblica Ceca o in Germania (circa il 70%). Le ragioni sottostanti sono diverse, in Germania si tratta di un escamotage giuridico per eludere l’obbligo incombente sulle società di cogestione; la Repubblica Ceca invece ha visto nella costituzione delle SE un business in quanto la procedura di costituzione fosse semplificata rispetto ai grandi vantaggi che si potevano acquisire.

L’Italia, che figurava tra i Paesi rimasti indifferenti alle SE, ha provveduto solo con la legge 306/2003 a delegare al Governo l’attuazione della direttiva 86/2001 sul coinvolgimento dei lavoratori nella SE, che avrebbe dovuto intervenire con un decreto legislativo da emanarsi entro maggio 2005. In ritardo rispetto ai tempi stabiliti, il Governo ha approvato il d.lgs. 19 agosto 2005, n.188 relativo all’attuazione della direttiva che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Tuttavia, l’ambito della delega risulta limitato alla sola attuazione della direttiva, con la conseguenza che, allo stato attuale, non risulta l’adozione di specifiche norma da parte del legislatore italiano in osservanza del considerando 22 del regolamento SE per la predisposizione dei meccanismi necessari a consentire la costituzione ed il funzionamento delle società europee aventi sede nel territorio, né le questioni lasciate aperte dal regolamento 2157/2001 sono state affrontante in sede di riforma del diritto delle società.  Nello specifico la mancate delega per l’attuazione dei meccanismi necessari si riferisce alla mancata istituzione dell’apposito registro in cui avrebbero dovuto essere state iscritte le Se con sede in Italia, con l’ovvia conseguenza dell’impossibilità di costituirne. Una giustificazione all’atteggiamento italiano può, certamente, essere rintracciato nella circostanza che la presenza nel sistema nazionale di una pluralità di modelli rende la SE uno strumento con minori elementi di novità rispetto a quanto si prospetta in altri Paesi. Il legislatore italiano ha, tuttavia, tenuto presente il regolamento sulla SE nel tratteggiare la legge di riforma societaria; questo risulta in modo particolare dalle norma in maniera di amministrazione e controllo: alla presenza del modello tradizione si sono, infatti, affiancati per le società per azioni i due nuovi modelli organizzativi monistico e dualistico; modelli largamente ispirati allo statuto della SE, come espressamente dichiarato nella Relazione allo schema di decreto legislativo.

Va osservato peraltro che, ai fini della competizione tra ordinamenti, assume rilievo anche il diritto nazionale degli Stati membri nei settori esclusi dal regolamento, vale a dire il diritto fiscale, il diritto della concorrenza, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto fallimentare. Il rinvio alla disciplina nazionale per le materie non disciplinate dal regolamento implica infatti il riconoscimento di una sorta di equivalenza fra le norme di Stati membri diversi, anche quando le stesse materie non siano state oggetto di armonizzazione. E’ chiaro come la disciplina delle fonti della SE possa incentivare un gioco delle regole societarie (come già avviene negli USA) tale da alimentare una concorrenza-competizione tra i diversi Stati membri finalizzata a favorire l’appetibilità dei rispettivi ordinamenti giuridici ed attirare così sempre maggiori capitali e imprese.

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Laureanda in giurisprudenza

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