Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze – Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà)

Il diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazionedelle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari, in caso di malattia o di ricovero
Il convivente di fatto quale rappresentante con poteri pieni o limitati per le decisioni in materia di salute, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
I diritti spettanti al coniuge e al convivente nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario
Diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza
Titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare
Convivenza e impresa familiare
La domanda per interdizione o inabilitazione
Risarcimento del danno al coniuge superstite

Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.
Per «conviventi di fatto» si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

I patti di convivenza, il matrimonio e le unioni civili a confronto

Dott. Riccardo Cerulli, Avv. Andrea Cruciani e Notaio Marco Campisi

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Rapporti patrimoniali tra coniugi

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Data e ora

21 Aprile 2017
18:30 - 19:30

Dove: CENTRO STUDI START, Sutri (VT)


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