“Risolvere in via amichevole una controversia mediante la sottoscrizione di un accordo col quale le parti, assistite da avvocati, convengono di cooperare”.

Alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia eccetto quelle riguardanti i diritti indisponibili o in materia di lavoro e fuori dei casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (La negoziazione assistita obbligatoria non trova applicazione in tutti quei casi in cui la legge prevede altri strumenti obbligatori di conciliazione e mediazione)

Avvocati obbligati all’informativa e con poteri di autentica e certificazione
condizione di procedibilità della domanda giudiziale di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori ad € 50.000,00 e per tutte le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti 
l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione
la mancata risposta entro trenta giorni e il rifiuto
il termine massimo pari a tre mesi
la negoziazione in materia di separazione e divorzio
le controversie escluse dalla negoziazione assistita
procedimenti per ingiunzione, in camera di consglio, urgenti e cautelari
la trascrizione della domanda giudiziale
il patrocinio a spese delle Stato

L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (Capo II, articolo 2 e seguenti del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162)

 

 

 

 


Data e ora

12 Aprile 2017
18:30 - 19:30

Dove: CENTRO STUDI START, Sutri (VT)


Prenotazioni

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