Alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia eccetto quelle riguardanti i diritti indisponibili o in materia di lavoro e fuori dei casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (La negoziazione assistita obbligatoria non trova applicazione in tutti quei casi in cui la legge prevede altri strumenti obbligatori di conciliazione e mediazione)
Avvocati obbligati all’informativa e con poteri di autentica e certificazione
condizione di procedibilità della domanda giudiziale di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori ad € 50.000,00 e per tutte le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione
la mancata risposta entro trenta giorni e il rifiuto
il termine massimo pari a tre mesi
la negoziazione in materia di separazione e divorzio
le controversie escluse dalla negoziazione assistita
procedimenti per ingiunzione, in camera di consglio, urgenti e cautelari
la trascrizione della domanda giudiziale
il patrocinio a spese delle Stato
L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (Capo II, articolo 2 e seguenti del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162)
Data e ora
12 Aprile 2017
18:30 - 19:30
Dove: CENTRO STUDI START, Sutri (VT)
Prenotazioni
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