LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà): Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Per «conviventi di fatto» si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

ARGOMENTI:

Il diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazionedelle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari, in caso di malattia o di ricovero

Il convivente di fatto quale rappresentante con poteri pieni o limitati per le decisioni in materia di salute, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie

I diritti spettanti al coniuge e al convivente nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario

Diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza

Titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare

Convivenza e impresa familiare

La domanda per interdizione o inabilitazione

Risarcimento del danno al coniuge superstite

INVITATI:
Avv. Andrea Cruciani, Avv. Paolo Delle Monache, Avv. Valentina Micheli, Avv. Luca Vettori e Dott. Riccardo Cerulli


Data e ora

29 Ottobre 2016
11:30 - 12:30

Dove: CENTRO STUDI START, Sutri (VT)


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