Incremento dei redditi o deterioramento della situazione economica di uno dei coniugi. L’assegno di mantenimento suscettibile di revisione nel tempo, domanda di revisione dell’assegno e accordi liberamente sottoscritti dai coniugi.

Il diritto di agire in giudizio nei confronti del genitore inadempiente, la legittimazione processuale concorrente del figlio maggiorenne con quella del genitore convivente.

La corresponsione una tantum ovverosia l’accordo con il quale si conviene l’estinzione dell’obbligazione di mantenimento. Gli accordi transattivi tra i genitori obbligati e l’impossibilità, per il figlio, di rinunciare preventivamente al diritto al proprio mantenimento trattandosi di diritto indisponibile. L’assegno di mantenimento per i figli non si estingue per compensazione con crediti di altra natura.

Natura contrattuale degli accordi e validità degli stessi alla luce della indisponibilità del diritto al mantenimento. Nullità della transazione se i diritti che ne formano oggetto, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti. Gli accordi extragiudiziali e i diversi e non univoci orientamenti della giurisprudenza. L’accordo non può violare diritti indisponibili.

Il c.d. Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno introdotto dalla Legge di stabilità per il 2016.

INTERVERRANNO: Avv. Andrea Cruciani e Dott. Riccardo Cerulli


Data e ora

05 Ottobre 2016
18:30 - 19:30

Dove: CENTRO STUDI START, Sutri (VT)


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