CENTRO STUDI START
Tavola Rotonda

Legge di stabilità 2019: prevista la cedolare secca al 21% anche per i canoni di locazione relativi a immobili ad uso commerciale categoria C1

Scheda di sintesi

Una delle novità contenute nella manovra 2019 è l’estensione del regime della cedolare secca anche per le locazioni degli immobili commerciali.

In particolare, l’articolo 1 comma 59 del della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) rubricato appunto “Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale” estende la possibilità di usufruire anche per tali immobili del regime agevolato della cedolare secca al 21% rispetto al regime ordinario secondo il quale il reddito fondiario concorre ai fini dell’IRPEF.

In generale, i contratti di locazioni di immobili commerciali per essere agevolabili devono soddisfare i seguenti requisiti:
– essere stipulati nell’anno 2019
– con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1,
– superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente.

Attenzione però al primo requisito, per esplicita previsione infatti la norma non si applica ai contratti stipulati si nel 2019 ma per i quali al 15 ottobre 2018 sia in essere un contratto non scaduto tra gli stessi contraenti sullo stesso immobile, per il quale si interrompe la naturale scadenza per usufruire del regime agevolativo.

Si ricorda che secondo la normativa vigente i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Ecco il testo della norma: 59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Fonte: fiscoetasse.com

Interverrano:
• Riccardo Cerulli (Consulente Amministrativo – Presidente Centro Studi START)
Francesco Cacchiarelli (Commercialista – Segretario e Tesoriere Centro Studi START)


Data e ora

30 Aprile 2019
18:30 - 19:30

Dove: CENTRO STUDI START, Sutri (VT)