La durata minima del contratto di locazione è determinata dalla legge mediante una normativa non derogabile, che vieta pertanto di pattuire un periodo più breve rispetto a quello legale.

La legge relativa al contratto di locazione ad uso abitativo (Legge 431/1998) esclude espressamente dalla normativa gli immobili vincolati o di lusso, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli alloggi locati per finalità turistica e per comprovate esigenze transitorie.

Per quanto riguarda gli alloggi locati per finalità turistiche, la normativa non prevede alcun termine minimo di durata, il canone può essere liberamente determinato dalle parti e cessa alla scadenza automaticamente, senza alcuna necessità di disdetta. Non sussiste alcun obbligo di registrazione del contratto se la locazione turistica ha durata inferiore ai trenta giorni, inoltre, l’attività di gestione di un appartamento, con la formula della locazione turistica, non è soggetta alla presentazione di SCIA. Tuttavia, entro ventiquattro ore dalla consegna dell’immobile, il locatore deve provvedere ad effettuare la relativa denuncia presso l’Autorità locale di pubblica sicurezza o presso il Sindaco, se il conduttore è cittadino extra UE o apolide, altrimenti soltanto se la locazione è superiore a 30 giorni. Si evidenzia, altresì, che dalla locazione turistica sono eclusi i servizi di pulizia, biancheria, ristorazione e simili che identificano invece le prestazioni del contratto di albergo e Bed and Breakfast.

Le locazioni turistiche sono locazioni private, attività non imprenditoriale, bensì occasionale, al pagamento del canone basta una ricevuta non fiscale se richiesta dall’ospite (articolo 22, comma 6 del DPR n. 633/72), mentre le case per vacanze sono vere e proprie strutture ricettive extra alberghiere, non è obbligatorio il contratto di locazione ma possono assumere tutti i connotati di un’azienda, come l’affittacamere.

 

Interverrano:

 


Data e ora

10 Agosto 2022
18:00 - 19:00

Dove: CENTRO STUDI START, Sutri (VT)